Con il documento di ricerca del 14 settembre 2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizzano le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 al regime tassazione applicabile sui dividendi e sulle plusvalenze derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate.
CNDCEC e FNC hanno pubblicato un nuovo documento di ricerca che analizza le novità previste dalla Legge di bilancio 2018 in materia di regime di tassazione applicabile ai dividendi e alle plusvalenze che derivano dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate.
Partecipazioni qualificate: definizione
Il TUIR stabilisce che devono definirsi qualificate quelle partecipazioni che rappresentino, complessivamente:
– una percentuale di diritti di voto che possono essere esercitati nell’assemblea ordinaria superiore al 2% (nell’ipotesi in cui si tratti di titoli negoziati nell’ambito di mercati regolamentati) oppure al 20%;
– ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% (nell’ipotesi in cui si tratti di titoli negoziati nell’ambito di mercati regolamentati) oppure al 25%.
Dividenti conseguiti al di fuori dell’attività d’impresa
Con specifico riferimento ai dividendi conseguiti al di fuori dell’attività d’impresa da parte delle persone fisiche, la legge di Bilancio 2018 ha uniformato il regime di tassazioneapplicabile sui dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate con il regime fiscale previsto per i dividendi che derivano dal possesso di partecipazioni non qualificate.
In ragione di ciò anche sui dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 26% da parte del soggetto che li eroga.
Tale ritenuta trova applicazione anche in relazione agli utili che derivano da rapporti di associazione (non ha alcuna rilevanza l’ammontare dell’importo).
Le novità trovano applicazione sui redditi di capitale che sono percepiti dal 1° gennaio 2018.
Continuano invece a essere applicate le disposizioni contenute nel D.M. 26 maggio 2017 per quanto attiene ai dividendi che derivano da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti ad IRES e che fanno riferimento a utili:
– prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
– la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Per quanto attiene invece agli utili distribuiti materialmente dal 1° gennaio 2018, ma la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2017, i due enti hanno rilevato che si pone un problema di carattere interpretativo sulla disciplina da applicare, e in ragione di ciò ritengono auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione hanno evidenziato che antecedentemente alla predetta legge di bilancio il livello di tassazione in capo ai soci con partecipazioni qualificate era superiore rispetto a quello relativo ai soci con partecipazioni non qualificate:
– in una prima fase si attestava al 17,2% (era pari al 12,5% quello dei soci non qualificati);
– nella seconda fase il livello di tassazione è divenuto pressoché equivalente (21,4% per i soci qualificati; 20% per i soci non qualificati);
– nella terza fase il livello di tassazione dei soci non qualificati (pari al 26%) ha addirittura superato quello dei soci qualificati (pari al 25%).
Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate
Con la legge di Bilancio 2018 sono state apportate alcune modifiche anche alla disciplina relativa ai capital gain.
In particolare, è stato modificato il sistema di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, non inerenti all’eventuale attività d’impresa esercitata dalla persona fisica.
Sulle plusvalenze che sono realizzate dal 1° gennaio 2019 (dunque è irrilevante il periodo di maturazione delle stesse), in luogo della tassazione parziale con applicazione dell’Irpef, trova applicazione l’imposta sostitutiva del 26% (così come avviene in relazione alle plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate).
Non esistono pertanto più differenze fra:
– la tassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate;
– la tassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni non qualificate.
Peraltro, all’interno della relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2018 è stato precisato che “i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate costituiscono un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate”.
In ragione di ciò, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni cedute abbiano o meno la natura di partecipazioni qualificate, le plusvalenze di qualsiasi natura possono essere compensate con le minusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate/non qualificate.
Secondo il CNDCEC e la FNC, non sussistendo disposizioni specifiche in proposito, dovrebbe essere possibile la compensazione tra:
– plusvalenze (qualificate e non qualificate) realizzate dal 1° gennaio 2019;
– minusvalenze da partecipazioni non qualificate, realizzate nel corso dei periodi d’imposta precedenti, che non sono ancora state utilizzate e che sono state portate in avanti.
Inoltre, in ragione delle modifiche che sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2018:
– il regime del risparmio amministrato;
– il regime del risparmio gestito;
entrambi già utilizzabili dai soggetti che cedono partecipazioni non qualificate, possono essere utilizzati anche dai soggetti che cedono partecipazioni qualificate.
Trasparenza fiscale e IRI
Le modifiche stabilite dalla legge di Bilancio 2018 hanno avuto come conseguenza l’aumento della pressione fiscale sui redditi prelevati dalle società di capitali da parte dei soci detentori di partecipazioni qualificate e che ricevono dividendi dalle medesime.
CNDCEC e FNC hanno rilevato che una soluzione per alleviare tale pressione può essere costituita dall’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale previsto dal TUIR ovvero dall’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’IRI.
Enti non commerciali
La legge di Bilancio non ha apportato alcuna modifica alla disciplina inerente agli utili percepiti dagli enti non commerciali.
Le modifiche hanno invece interessato le plusvalenze che tali enti hanno realizzato a seguito e della cessione di partecipazioni qualificate. In tal caso è necessario far riferimento alle medesime regole che sono previste per le persone fisiche non imprenditori.
Società semplici
Il CNDCEC e la FNC hanno ravvisato la necessità di un intervento da parte del Legislatore in relazione al regime di tassazione applicabile sugli utili percepiti da società semplici e derivanti da partecipazioni qualificate/non qualificate.
Antecedentemente alla legge di Bilancio 2018, infatti, veniva applicata la medesima disciplina (art. 47, comma 1, TUIR) sugli utili derivanti dalle partecipazioni:
– qualificate;
– non qualificate;
ossia concorrevano nella misura del 58,14% alla formazione del reddito imponibile.
Tuttavia, la norma (art. 47, comma 1, TUIR) è stata abrogata dalla legge di Bilancio 2018.
In ragione di tale abrogazione non è affatto dato comprendere se gli utili in questione concorrano per intero alla formazione del reddito ovvero se debbano essere esclusi del tutto dalla tassazione.